VANTAGGI PER LE AZIENDE:
- Totale DEDUCIBILITA” del costo del dipendente.
- RISPARMIO per totale assorbimento degli “oneri accessori”
- FLESSIBILITA’
- Gestione dinamica del TFR
L’outsourcing (abbreviazione di outside resourcing, parola che deriva dall’inglese traducibile letteralmente come “approvvigionamento esterno”).
Il distacco è un istituto giuridico, disciplinato dall’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, che si realizza quando un datore di lavoro (distaccante), per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori (distaccato/i) a disposizione di altro soggetto (distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Per “DISTACCANTE”, si intende il datore di lavoro, che può essere un libero professionista, un’impresa oppure un ente pubblico, economico o no. Poiché è quest’ultimo che mantiene la piena titolarità del rapporto, a lui soltanto continuano a fare capo gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, oltre a quelli inerenti alle dichiarazioni fiscali legate al rapporto di lavoro. Anche nel caso in cui sorga una controversia, il datore di lavoro distaccante è responsabile dei fatti illeciti commessi dal dipendente distaccato.
Il “DISTACCATO” è il lavoratore che viene mandato a rendere la propria attività presso altro soggetto. Può essere disposto nei confronti di tutte le categorie di lavoratori dipendenti (dal semplice operaio al dirigente) e si può avere il caso di più lavoratori distaccati contemporaneamente.
“DISTACCATARIO”, infine, è il terzo estraneo al rapporto di lavoro, a favore del quale e presso cui viene eseguita la prestazione, che può essere anche solo parziale, giacché il lavoratore può continuare a svolgere parte della sua attività presso il datore di lavoro distaccante.
Elemento peculiare del distacco è la trilateralità del rapporto, al quale prende parte, oltre al datore di lavoro distaccante e al lavoratore distaccato, anche un terzo soggetto (distaccatario) che viene ad assumere personalmente il potere direttivo sul lavoratore controllando il suo operato, ma che comunque non riveste il titolo di nuovo datore di lavoro (non a caso la stessa norma parla di “altro soggetto” e non di un nuovo datore di lavoro).
Il CONTRATTO DI RETE
L’istituto del contratto di rete tra imprese è stato introdotto nell’ordinamento giuridico dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (c.d. “Decreto Incentivi”).
La rete di imprese è una tipologia di associazionismo imprenditoriale su base contrattuale che permette alle singole imprese aderenti, “retiste”, di collaborare
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